Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE)

Descrizione

Chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE)

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero.

La carta di identità elettronica (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 3):

  • è realizzata in materiale plastico
  • ha le dimensioni di una carta di credito
  • è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica:

  • riporta il codice fiscale del proprietario
  • contiene le impronte digitali del proprietario
  • può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Approfondimenti

La durata della CIE a varia a seconda dell'età del titolare ed è di:

  • tre anni per i minori di età inferiore a 3 anni
  • cinque anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
  • dieci anni per i maggiorenni.

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

La CIE può essere chiesta presso il proprio Comune di residenza o di dimora.

I cittadini iscritti all'ANPR possono chiederla presso i consolati.

Non è previsto il rilascio della CIE ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia.

Per i cittadini residenti in un altro Comune è possibile fare richiesta presso l'Ufficio anagrafe.

La CIE può essere chiesta in qualsiasi momento presso il Comune di residenza o dimora.

In caso di rinnovo la domanda può essere fatta a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista.

Le carte di identità cartacee e le vecchie CIE ora non più in produzione possono essere rinnovate prima del 180° giorno precedente la scadenza (Legge 17/07/2020, n. 77).

Il cittadino deve presentarsi personalmente in Comune con la documentazione chiesta. La carta sarà poi spedita a casa o a un indirizzo da lui indicato. Una persona delegata potrà ritirare il documento, solo se al momento della domanda sono indicate le sue generalità.

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi sui documenti chiesti per l’ingresso, accedendo al sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento.

La domanda di rilascio della nuova CIE deve essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.

Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono chiedere la consegna della CIE. Possono usufruire di questo servizio tutti i cittadini:

  • incapaci di deambulare
  • con una malattia grave
  • impossibilitati per altre cause come i reclusi o i religiosi appartenenti a ordini di clausura.

Per il rilascio della CIE a domicilio un delegato maggiorenne dovrà compilare apposito modulo e dichiarare l'esistenza dell'impedimento.

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di imminente partenza documentata da titolo un titolo di viaggio.

La carta d’identità può essere rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.

La Circolare ministeriale 16/07/2019, n. 9 ha precisato che è possibile utilizzare la ricevuta della domanda per il rilascio della carta di identità elettronica come documento di riconoscimento in occasione di:

  • gravi motivi di salute (imminente ricovero documentato da prescrizioni mediche)
  • imminente consultazione elettorale
  • imminenti esami, concorsi o gare pubbliche (con iscrizione documentata).

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