Descrizione

Come previsto dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art.121, nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.
La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Possono costituire, tra l'altro, oggetto della convenzione:
- la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di facoltà edificatorie
- la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di lavori pubblici
- la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
